Dal 1° luglio carburante solo con pagamento tracciato
Con il decreto legge 28 giugno 2018, n. 79 (pubblicato, in pari data, sulla G.U. n. 148) il Governo ha differito al 1° gennaio 2019 l’obbligo della fattura elettronica per l’acquisto di “benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori”, limitatamente a quelle effettuate “presso gli impianti stradali di distribuzione”.
Questo dovrebbe stare a significare che per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate, ad esempio, in aree private o in zone aeroportuali, l’obbligo della emissione della fattura elettronica continua ad essere fissato con decorrenza 1° luglio 2018.
Dunque sopravvive per altri sei mesi la carta carburante ma resta però l’obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2018, di pagare in modo tracciato se si intende detrarre l’Iva e dedurre il costo. Il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 4/4/2018, ha ritenuto validi strumenti di pagamento:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
b) addebito diretto;
c) bonifico bancario o postale;
d) bollettino postale;
e) carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Il direttore responsabile
Dr. Lelio Cacciapaglia